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05 maggio 2020
Decreto legge 18 maggio 2021

Martedì 18 maggio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che prevede, nelle “zone gialle”, rilevanti, seppur graduali, modifiche relative agli spostamenti e alle aperture dei pubblici esercizi, servizi, attività ed eventi.

 


LIMITI AGLI ORARI DI SPOSTAMENTO

  • dal 19 maggio il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, è ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00;
  • dal 7 giugno e fino al 20 giugno, sarà valido dalle ore 24.00 alle ore 5.00;
  • dal 21 giugno sarà completamente abolito
  • nelle zone bianche non si applicano limiti di orario agli spostamenti

 


ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

  • dal 1° giugno, in zona gialla, sarà possibile consumare cibi e bevande all'interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.

 


PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI e CENTRI BENESSERE, EVENTI SPORTIVI

  • dal 24 maggio, in zona gialla, è consentita la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

 

I servizi e attività nelle strutture ricettive in favore degli ospiti alloggiati possono essere assicurati sin da subito, garantendo il mantenimento del distanziamento sociale, nel rispetto degli specifici protocolli, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

 


IMPIANTI DI RISALITA

  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

 


CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI e RICREATIVI, FESTE e CERIMONIE

  • dal 1° luglio saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”.


La certificazione verde COVID-19 deve comprovare una delle seguenti casistiche:

  1. la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione);
  2. l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test);
  3. lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale). La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Fonte: ASAT
Decreto legge 18 maggio 2021